In vigore sino al 1° agosto le misure di contenimento del contagio da covid-19 per le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande alcoliche

ristorante

A seguito dell’apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine). Pertanto con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 210 di ieri, sono state prorogate alle ore 6 del 1° agosto le misure di contenimento del contagio da COVID-19 per le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande alcoliche.

Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus e delle verifiche periodiche sull’osservanza dei divieti e delle decisioni, tutte le attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali – a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo – ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari, oltre che l’attività di asporto ai chioschi e gli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, sono tenuti a rispettare gli orari di apertura dalle

ore 6 e di chiusura alle ore 2; per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz’ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi. È fatto divieto dopo le ore 20 sino alle 8, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini, spiagge pubbliche, arenili, area di mercato, torrenti e ville aperte al pubblico; e per i distributori automatici, di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24 sino alle 7. Resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche per le attività di ristorazione/attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali – a titolo

esclusivamente esemplificativo e non esaustivo – ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie, solo all’interno dei locali e nelle aree esterne in concessione (plateatici e/o dehors) sino alle ore 1,30. Le esecuzioni musicali e la diffusione della musica all’esterno dei locali e nelle attività balneari e complementari devono cessare entro la mezzanotte e trenta nei giorni dal lunedì al giovedì, ed entro l’una nei giorni dal venerdì alla domenica. Le attività balneari sono tenute al rispetto degli orari di chiusura ed al rispetto delle disposizioni dell’ordinanza in merito al divieto di somministrazione di bevande alcoliche.

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