Gioiosa Marea – Divieto di abbandono di cicche, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare

PhotoPictureResizer_170626_193702331-540x361

I L S I N D A C O

PREMESSO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha provveduto ad integrare e modificare alcune delle disposizioni contenute nel T.U. in materia Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, e nello specifico:
– inserisce l’art. 232 bis (Rifiuti di prodotti da fumo);
– inserisce l’art. 232 ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni);
– modifica l’articolo 255, inserendo il comma 1 bis con il quale si stabilisce “Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”;
– modifica l’art. 263, inserendo il comma 2 bis, con il quale statuisce “Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato (…). Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi Comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano (…).
CONSIDERATO

– che il Comune di Gioiosa Marea persegue la tutela dei minori secondo lo spirito dalla Legge 221/2015, nonché la generale tutela della salute pubblica anche per quanto riguarda la lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie;

– che l’art. 232 bis – (Rifiuti di prodotti da fumo) prevede che i Comuni provvedano ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e che il Comune di Gioiosa Marea ha già effettuato e previsto l’installazione di un congruo numero di raccoglitori nell’area urbana;

DATO ATTO CHE sui marciapiedi antistanti attività commerciali quali bar, ristoranti, pizzerie, centri scommesse, tabaccai e luoghi di aggregazione, si riscontra spesso l’abbandono dì mozziconi di sigarette ed in generale di rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, carta, fazzolettini, ecc.,) conferendo a detti spazi un aspetto indecoroso;

CONSIDERATO CHE l’abbandono di tali tipologie di rifiuti, oltre al pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta un grave pregiudizio per l’igiene e la salute pubblica, dal carattere fortemente diseducativo per quanto attiene agli stili di vita, così come dimostrato dall’aumento dei fumatori tra i minori;

RITENUTO in relazione alla natura rilevante degli interessi tutelati, volti a garantire l’incolumità della collettività dal rischio di natura igienico-sanitaria conseguente alla non corretta gestione dei rifiuti, di dover prevedere idonee ed efficaci misure di contrasto rispetto a tali scorrette abitudini;

RITENUTO che la natura degli interessi tutelati e l’esigenza di salvaguardare la salute pubblica dai potenziali pericoli, consentono di ricorrere allo strumento di cui all’art. 50 del D.Lgs.167/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTI:
– il T.U.LL.SS. – R.D. n 1265 del 27/07/1934;
– la Legge n. 221 del 28.12.2015;
– l ‘ art. 259 comma 1 bis del D. Lgs 152/2006;
– gli artt. 232 bis e 232 ter del D. Lgsn. 152/2006
– Il vigente regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene del suolo pubblico;
– l’art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/ 2000 e ss.mm.ii.;
– l’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. in tema di potere sanzionatorio degli
Enti Locali;
– la L. n. 689/1981 e ss. mm. ed ii.
– l’OREL vigente in Sicilia;

ORDINA
1 E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, così come disposto nell’art. 232 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

2 E’ altresì vietato l’abbandono sul suolo, nella acque, nelle caditoie e negli scarichi di tutti rifiuti di piccole dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, così come meglio descritto nell’art. 232 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

I trasgressori delle norme di cui ai punti 1. e 2. saranno sanzionati ai sensi dell’art. 255 comma 1 bis del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 € (trenta/00) a 150 € centocinquanta/00)

DISPONE

– che la presente Ordinanza venga pubblicata all`Albo pretorio on- line del Comune di Gioiosa Marea e sul sito istituzionale dell’Ente;
– Alla vigilanza sull`osservanza delle presenti disposizioni provvede il Comando della Polizia Municipale;
– La presente ordinanza è trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:
• ASL di Messina – Dip. di prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
•All’Uffico Tecnico Comunale;
• Al Comando Polizia Municipale.

AVVISA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alternativamente al T. A. R. sez. di Catania, entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all`Albo Pretorio on-line del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

Potrebbe piacerti anche

Aeroporto del Mela – Consorzio Cassiopea: “Siamo interessati a partecipare alla cordata per la realizzazione “

Per Giuseppe Pettina, Advisor del Consorzio Cassiopea, l’Aeroporto