La giurisdizione riparte nel caos: il dossier dell’Organismo Congressuale Forense
Ogni ufficio decide per sé, ma non solo ogni tribunale, perfino ogni sezione, talvolta. È l’Organismo Congressuale Forense a fare il punto su come si accinge a ripartire la macchina della giustizia in vista della fase 2. “Con una sola certezza – dichiara Giovanni Malinconico, Coordinatore dell’OCF – se il Governo non fissa delle linee guida comuni per tutti sarà il caos. Abbiamo parlato di babele giudiziaria, e mai termine fu più appropriato: ciascun ufficio appunto parla una lingua propria senza dialogare con gli altri”.
E allora, vediamo nel dettaglio come si articola questa babele giudiziaria.
GIUSTIZIA ORDINARIA – L’art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha predisposto un ventaglio, per non dire un caleidoscopio di soluzioni:
A – udienza in compresenza fisica, con assunzione di precauzioni nell’accesso e nell’interazione all’interno degli ambienti giudiziari;
B – udienza svolta da remoto con l’ausilio di strumenti telematici;
C- sostituzione dell’udienza con lo scambio di atti scritti la cui modulazione però è demandata ai regolamenti e ai provvedimenti emanati dei capi dei singoli uffici giudiziari.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – Il regime emergenziale è retto da disposizioni totalmente differenti. Inspiegabilmente i termini processuali hanno ricominciato il loro decorso a far data dal 16.04.2020. Per tutta la durata della fase due inoltre, “tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati”.
GIUSTIZIA CONTABILE – Le attività sono regolate attraverso un generico richiamo alle disposizioni in materia di Giustizia Ordinaria e Amministrativa, ma “in quanto compatibili”, con ampia possibilità di regolamentazione da parte dei vertici degli uffici territoriali e centrali. Si prevede in via ordinaria il rinvio dei giudizi alla fine della fase due, ma con la possibilità di trattazione da remoto mediante strumenti telematici.
GIUSTIZIA MILITARE – Anche qui formalmente si applicano le disposizioni per la giustizia ordinaria, ma solo “in quanto compatibili”. Per il resto decide il giudice.
“Un caos regolamentato insomma, che però non fa i conti con i classici problemi dell’inadeguatezza dell’apparato giudiziario italiano – conclude Malinconico – Qualche esempio: ovunque si registra tanto una grave insufficienza dei presidi sanitari atti a consentire l’accesso sicuro agli uffici, quanto la carenza di strumentazioni informatiche per il cosiddetto processo telematico. E per finire, nessuno ha pensato a garantire l’esercizio della funzione difensiva ai colleghi con disabilità. Una dimenticanza inaccettabile”.