Il Sindaco Cateno De Luca, con ordinanza n. 73 di oggi, lunedì 23, ha disposto: 1) la limitazione dell’attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d’ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa; 2) la sospensione del ricevimento del pubblico da parte degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale che dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie del personale non necessario a garantire l’effettuazione dei servizi essenziali e l’attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa; 3) per il settore alimentare è sospesa l’attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione; inoltre per le attività per le quali è consentito l’esercizio bisogna attenersi ed uniformarsi ai seguenti orari e limitazioni: a) Ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante e a posto fisso, e su area pubblica, apertura alle ore 7:00 e chiusura alle ore 18:00. L’apertura delle giornate festive è consentita dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
È consentita un’ora di permanenza da parte degli addetti, all’interno dei locali, dopo la chiusura (tutti i giorni) per consentire le operazioni di igienizzazione e sanificazione. I titolari sono onerati a predisporre opportuna vigilanza nel suolo pubblico antistante i locali per disciplinare la fila ed evitare assembramenti. Per il commercio ambulante è vietato a tutti coloro che provengono da comuni diversi dalla città di Messina; b) è consentita l’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari per gli animali nella fascia oraria 7,00 – 14,00, con obbligo di chiusura nei giorni prefestivi e festivi; c) esercizi di somministrazione di cibi e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie, aree di servizio di rifornimento carburante esclusi quelli siti nelle autostrade possono vendere solo prodotti da asporto, restano aperti quelli negli ospedali con obbligo di rispetto della misura della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori; 4) attività non alimentari, previste nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 come di seguito elencate risultano sospese e possono proseguire con la modalità a distanza e lavoro agile:
Allegato 1 DPCM 11 marzo 2020
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici – Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) – Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico – Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici – Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia – Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; 5) tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali, sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all’utenza mediante avviso da affiggere all’ingresso dell’attività e/o attraverso la comunicazione dei social media; 6) il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, deve cessare entro le ore 22:00; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19; 7) è consentita l’apertura dei mercati di genere alimentare; 8) è consentita l’attività di ristorazione delle mense sociali e assistenziali; 9) la sospensione di tutte le attività edilizie/cantieri con esclusione delle attività di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 e degli interventi destinatari di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità; le imprese ed il personale tecnico impiegati nell’esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l’opera prevista fino alla loro messa in sicurezza. La presente disposizione non trova applicazione per tutti gli interventi relativi a cantieri atti al miglioramento, ampliamento e manutenzione di qualsiasi tipo delle strutture ospedaliere, facendo particolare riferimento alla emergenza Coronavirus in corso; 10) sono ammesse tutte le attività produttive, commerciali e industriali come elencate all’Allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 che di seguito si riportano e per i quali si invita, nell’ottica della riduzione degli spostamenti delle persone, a rispettare l’apertura dalle ore 7.00 e la chiusura alle ore 18.00:
Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali – 3 Pesca e acquacoltura – 5 Estrazione di carbone – 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale – 9.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale – 10 Industrie alimentari – 11 Industria delle bevande 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali – 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti – 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) – 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro – 16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno – 17 Fabbricazione di carta – 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati – 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio – 20 Fabbricazione di prodotti chimici – 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici – 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma – 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche – 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia – 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche – 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità – 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura – 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) – 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) – 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) – 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche – 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza – 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri – 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature – 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata – 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua – 37 Gestione delle reti fognarie – 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali – 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti – 42 Ingegneria civile – 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni – 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli – 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli –
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori – 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi – 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco – 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici – 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali – 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori – 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto – 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico – 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici – 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento – 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte – 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua – 51 Trasporto aereo – 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti – 53 Servizi postali e attività di corriere – 55.1 Alberghi e strutture simili – j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione – K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative – 69 Attività legali e contabili – 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale – 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche – 72 Ricerca scientifica e sviluppo – 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche – 75 Servizi veterinari – 80.1 Servizi di vigilanza privata – 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza – 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione – 82.20.00 Attività dei call center – 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi – 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste – 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria – 85 Istruzione – 86 Assistenza sanitaria – 87 Servizi di assistenza sociale residenziale – 88 Assistenza sociale non residenziale – 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali – 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche – 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari – 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni – 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa – 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 11) relativamente ai trasporti, si applicano le limitazioni e prescrizioni di cui all’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno e dell’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 13 marzo 2020 e n. 6 del 19 marzo 2020 e pertanto resta fatta salva l’ordinanza Sindacale n° 63 del 13 marzo 2020. Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e dalle ordinanze del Presidente della Regione 5, 6 e 7 del 2020. Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell’attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore. La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 8.00 di mercoledì 25 marzo 2020 e avrà durata fino al 3 aprile 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l’hanno determinata.