Operazione “affare immigrazione” – Mascherati, nella veste di “ente associativo no-profit” , attività commerciali

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Immigrazione Siracusa – Assicurata la pretesa erariale prefettura, guardia di finanza ed agenzia delle entrate il tribunale di Siracusa – II sezione – esecuzioni mobiliari ha emesso in data 10 luglio 2017 un sentenza che rappresenta un nuovo corso sull’azione della p.a. nell’assicurare la pretesa erariale. Si tratta di un accantonamento nei confronti del terzo debitore, la prefettura, sulle somme che sarebbero servite a regolare i rapporti con la società cooperativa Clean Service Onlus che aveva gestito immigrati presso un centro aretuseo. La conferma della misura ablatoria si è potuta ottenere a seguito della sentenza pronunciata da parte della i sezione della commissione tributaria provinciale di Siracusa, n. 1537/1/17 del 20.03.2017, che accoglieva l’istanza cautelare della direzione provinciale dell’agenzia delle entrate di Siracusa. Ma riepiloghiamo il caso. L’attività trae origine dall’operazione “affare immigrazione” portata a segno dalla guardia di finanza di Siracusa nel 2016. Nell’ambito dei rapporti di collaborazione con la prefettura – l’ufficio territoriale del governo, il comando provinciale di Siracusa, impartì, ai reparti dipendenti, mirate direttive, concernenti l’esecuzione di specifici controlli sulla gestione dell’accoglienza temporanea di immigrati clandestini, in regime di convenzione, da parte di strutture localizzate in vicinanza dei luoghi di sbarco, gestiste da associazioni e/o enti non commerciali (società cooperative e onlus senza scopo di lucro).

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Nell’occasione emerse, un quadro evasivo per € 4.252.177, fatture per operazioni inesistenti per € 1.351.004, la segnalazione di 19 soggetti per reati tributari all’autorità giudiziaria di Siracusa e quale elemento caratterizzante il disconoscimento di n. 5 onlus. Furono individuati, inoltre, 2 evasori totali ed 1 paratotale con la richiesta di sequestro per equivalente per € 920.122,00. Tra questi controlli emerge il caso in esame. In base alle risultanze di delle varie verifiche e controlli si rilevava che la società cooperativa clean service onlus avesse mascherato, nella veste di “ente associativo no-profit”, la reale natura giuridica di impresa commerciale. La compagnia di Siracusa eseguì nei suoi confronti una verifica fiscale extra-programma, ai fini dell’iva, delle ii.dd. L’attività ispettiva fece emergere un consolidato sistema di emissione di fatture, in tutto o in parte, inesistenti da parte di diversi soggetti fornitori della cooperativa, con conseguente utilizzo degli elementi passivi fittizi mediante inserimento degli stessi nella dichiarazione dei redditi presentata dalla verificata. in particolare l’utilizzo di fatture per operazioni, in tutto o in parte, inesistenti permise di creare alla clean service onlus non solo l’opportunità di abbattere la base imponibile ma anche di esporre “costi” indebitamente dedotti in dichiarazione annuale, con conseguente evasione di imposta ma, soprattutto, la possibilità di disporre di quelle somme di denaro che, uscite dalle casse della cooperativa per rendere verosimile l’operazione fittizia, ritornavano nella disponibilità dei soggetti che avevano messo in atto il circuito fraudolento, senza rientrare nelle casse della medesima onlus. a ciò si aggiunsero, con le contestazioni, costi indeducibili derivanti dall’acquisto di beni, non riscontrati materialmente nella disponibilità della società, spese di carburante e lubrificanti nonché oneri per manutenzione automezzi non di proprietà della società, acquisti effettuati presso centri di grande distribuzione di merce per uso personale o, comunque, per fini diversi dall’attività esercitata, pasti e bevande consumati presso ristoranti locali o acquisto di cibi da asporto, consumazioni presso bar pasticcerie, rosticcerie, pizzerie ed altri esercizi pubblici, acquisto di articoli promozionali presso profumerie non attinenti l’esercizio d’impresa, che configuravano, nel loro complesso, un’ulteriore inosservanza, in modo indiretto, del divieto di distribuzione di utili. gli elementi di rilevanza penale e le considerevoli violazioni di carattere amministrativo riscontrate a carico della società no-profit comportarono, tra l’altro, l’inosservanza dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997, nella parte riguardante il divieto di “distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione”, con conseguente richiesta alla direzione regionale delle entrate di Palermo, per il tramite della direzione provinciale di Siracusa, della perdita della qualifica di onlus. La direzione provinciale di Siracusa, ricevuto il processo verbale di constatazione, emetteva tre avvisi di accertamento, ammontare complessivo di euro 1.680.371,00. Il debito di imposta accertato consentì, alla prefettura, di applicare articolo 38, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 163/2006, modificato dal decreto legislativo n. 50/2016, che prevede l’esclusione dalla procedura di gara di soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Quindi, in data 3 maggio 2016 è stato emesso il provvedimento prefettizio n. 13154 di esclusione dalla procedura di gara e di revoca del servizio di temporanea accoglienza, a partire dal 15 gennaio 2016, comunicato successivamente alla direzione provinciale di Siracusa dell’agenzia delle entrate. La prefettura comunicava, inoltre, di essere debitrice nei confronti della società cooperativa clean service onlus per euro 359.505,00. La direzione provinciale dell’agenzia delle entrate di Siracusa, ricevuta la nota del prefetto, richiedeva, al presidente della commissione tributaria provinciale, con ricorso depositato il 16 dicembre 2016, l’adozione di misure cautelari ex articolo 22 del decreto legislativo n.472/1997. Istanza accolta il 20.03.2017 e che trova il suo esito nella sentenza del tribunale di Siracusa.

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