Lotta agli sprechi alimentari, Laccoto presenta un disegno di legge

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UK-the-worst-offender-in-Europe-s-22-million-tonne-food-waste-problem_strict_xxlLa lotta agli sprechi e il recupero e la valorizzazione dei beni invenduti sono oggetto di un disegno di legge presentato dal deputato del Partito Democratico Giuseppe Laccoto, presidente della Commissione Attività Produttive.
L’iniziativa legislativa si pone l’obiettivo di aiutare le fasce più deboli della popolazione, ridurre rifiuti e creare posti di lavoro contrastando con ogni forma lo spreco, non solo alimentare ma anche quello di farmaci ed altri beni destinati al macero, dai vestiti agli elettrodomestici. “Ogni anno – ricorda Laccoto – finiscono nella pattumiera di casa degli italiani circa 30 milioni di tonnellate di cibo che vale 8,4 miliardi di euro. Lo 0,5% del Pil italiano, ovvero la metà di una manovra economica. Anche nella nostra Regione, a fronte di una tragica situazione di povertà che vede metà della popolazione vivere in condizioni di sofferenza, emerge il paradosso dello spreco di cibo che produce inevitabili conseguenze negative anche sotto il profilo ambientale ed economico”. Bisogna infatti considerano sia lo spreco di risorse idriche ed energetiche che vengono utilizzate per la produzione sia, sotto il profilo economico, una perdita di denaro, pari ad un costo per famiglia di 450 euro all’anno, solo per lo spreco alimentare”.
Lo spirito del disegno di legge presentato dall’on. Laccoto è dunque quello di “trasformare lo spreco di cibo in risorsa preziosa, avviando un processo virtuoso che parta dal concetto del riutilizzo delle eccedenze. Si tratta, quindi, di intervenire con strumenti normativi nuovi ed adeguati nell’ambito della prevenzione, della redistribuzione, del riciclo, del recupero e dell’eliminazione delle eccedenze non solo alimentari”.
Nel corpo del disegno di legge, composto da 11 articoli, si individuano con precisione i beni invenduti ai fini della legge, quali i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all’eliminazione dal circuito commerciale; i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo; i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva; i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all’eliminazione dal circuito commerciale; i beni non di lusso di cui all’ articolo 13 comma 3 del d.lgs. 460/1997.
Nello stessa iniziativa di legge si definiscono inoltre i soggetti a cui possono essere affidati i progetti e le attività volti al recupero ed alla valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale. Prevista inoltre la concessione di contributi ai soggetti attuatori definiti dalla legge per la realizzazione dei progetti di recupero e valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale.
Secondo il disegno di legge, poi, saranno attivati accordi con le Pro Loco UNPLI SIcilia in occasione delle sagre regionali e promossi collaborazioni con aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva per la cessione di generi alimentari ancora commestibili anche di concerto con le associazioni che offrono assistenza ai disagiati, a partire dalle mense del circuito Caritas presenti sul territorio regionale. Prevista anche l’istituzione della giornata regionale contro gli sprechi alimentari e per il consumo consapevole, da tenersi di ogni anno oltre alla diffusione e all’uso dei doggy bag, come ulteriore strategia volta a favorire un consumo controllato e misurato del cibo nell’ambito degli esercizi di ristorazione pubblica e privata.
“Lottare contro gli sprechi alimentari è un dovere morale – afferma Laccoto – dobbiamo concentrare ogni energia contro un fenomeno eticamente intollerabile. Papa Francesco ha definito “peccato” buttar via il cibo, ma qui siamo di fronte anche a quello che potremmo definire al primo comandamento laico per un futuro sostenibile”.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

 Art. 1.

Finalità

  1. La Regione promuove lo sviluppo della cultura del consumo critico come modello di vita virtuoso produttivo di effetti positivi sia economici che ambientali e sociali.
  2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione sostiene progetti e attività di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti come definiti all’articolo 3 e favorisce le azioni dei soggetti di cui all’articolo 2, attraverso strategie e modalità di intervento mirati a:
  3. a) sostenere le fasce di popolazione in stato di povertà o di grave disagio sociale o più esposte al rischio di impoverimento;
  4. b) consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica;
  5. c) ridurre i costi di smaltimento;
  6. d) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Art. 2

Soggetti attuatori

 

  1. 1. I progetti e le attività di cui al comma 2 dell’articolo 1 sono promossi dai seguenti soggetti:
  2. a) gli enti locali, singoli ed associati;
  3. b) i soggetti iscritti all’albo regionale delle istituzioni assistenziali di cui all’art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
  4. c) i soggetti iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all’ all’articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22;
  5. d) i soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’ articolo 64 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;
  6. e) i soggetti iscritti all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
  7. f) le imprese che adottano i procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale in linea con le indicazioni in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI) contenute nella Strategia Europa 2020 e del Piano D’Azione imprenditorialità 2020 – Com (2012) 795.
  8. 2. I soggetti di cui al presente articolo possono presentare i progetti e le attività di cui al comma 2 dell’articolo 1 anche in collaborazione con i produttori ed i distributori presenti sul territorio regionale, con le loro associazioni di categoria, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 5 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 7.

Art. 3.

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge, si definiscono invenduti i seguenti beni:
  2. a) i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all’eliminazione dal circuito commerciale;
  3. b) i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo;
  4. c) i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva;
  5. d) i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all’eliminazione dal circuito commerciale;
  6. e) i beni non di lusso di cui all’ articolo 13 comma 3 del d.lgs. 460/1997 .

 

Art. 4.

Contributi

  1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede ai soggetti di cui all’articolo 2, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni, contributi per la realizzazione di progetti volti al recupero ed alla valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale.

Art. 5.

Regolamento di attuazione

  1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione legislativa competente dell’Assemblea Regionale Siciliana, approva il regolamento di attuazionecon il quale vengono definiti:
  2. a) le linee guida programmatiche che stabiliscono tempi, criteri, modalità di attuazione e di finanziamento triennale degli interventi sulla base delle risorse economiche disponibili;
  3. b) i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento dei progetti e delle attività di recupero, valorizzazione, stoccaggio e redistribuzione dei beni di cui all’articolo 3;
  4. c) l’entità massima erogabile dei contributi, le procedure ed i termini per la presentazione delle domande;
  5. d) la disciplina delle modalità di realizzazione delle campagne di sensibilizzazione diffusa, di formazione specifica e di informazione di cui all’articolo 6, realizzate con i soggetti attuatori di cui all’articolo 2.

Art. 6

Campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione

  1. La Giunta regionale realizza, in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 2, campagne di sensibilizzazione, di formazione e di informazione, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse, riducendo la dispersione dei beni di cui all’articolo 3.

 

Art. 7

Contrasto allo spreco alimentare

  1. La Regione, senza oneri per il bilancio regionale:
  1. a) nell’ambito delle regole di aggiudicazione contenuta nei propri bandi e delle società del sistema regionale rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore di persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;
  2. b) fornisce indirizzo agli enti locali affinché nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, gli stessi attribuiscano un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;
  3. c) favorisce accordi con le Pro Loco UNPLI SICILIA al fine di ridurre gli sprechi alimentari in occasione delle sagre regionali;
  4. d) promuove accordi di collaborazione tra aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva per la cessione di generi alimentari ancora commestibili anche di concerto con le associazioni che offrono assistenza ai disagiati, a partire dalle mense del circuito Caritas presenti sul territorio regionale;
  1. Ai fini di cui al presente articolo la Regione, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale (URS Sicilia) promuove l’istituzione della giornata regionale contro gli sprechi alimentari e per il consumo consapevole, da tenersi ogni anno nonché la diffusione e l’uso dei doggy bag, come strategia per un un consumo controllato e misurato del cibo nell’ambito degli esercizi di ristorazione pubblica e privata.
  2. La Regione promuove le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia di appalti pubblici.
  3. Dalle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

 

Art. 8

Clausola valutativa

  1. La Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea Regionale Siciliana una relazione dalla quale debbono emergere i risultati delle diverse azioni avviate. A tal fine, la relazione dovrà contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
  1. a) quali attività di recupero di beni invenduti e di distribuzione delle eccedenze, alimentari e non, e di formazione ai sensi della presente legge sono state realizzate, quali esiti hanno prodotto e in che misura i contributi erogati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati;
  2. b) quali iniziative sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
  3. c) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
  4. d) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l’entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione della presente legge.
  1. I contenuti della relazione, presentati all’Assemblea Regionale Siciliana, vengono resi pubblici mediante sito web della Regione.

 

Art. 9

Norma finanziaria

  1. Agli oneri di cui alla presente legge valutati, in una prima fase di attuazione della legge, in euro 500.000,00  per l’esercizio finanziario 2016 si fa fronte con la riduzione di pari importo della disponibilità rispettivamente di competenza della missione 20, programma 3, titolo 1,  Capitolo 215704.
  2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2016 le spese di cui ala comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

Art.10

Norma finale

  1.  La presente legge regionale sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
  2.  E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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